Art. 1.

      1. È istituito il Ministero delle bioenergie, di seguito denominato «Ministero».
      2. Il Ministero assicura, in un quadro organico di interventi, la ricerca tecnologica, l'incentivazione e la regolamentazione delle produzioni di energia derivante dall'impiego di materiali di origine vegetale, di seguito denominati «biomasse», la progressiva sostituzione delle fonti energetiche non rinnovabili, e in particolare dei combustibili fossili, con combustibili di origine biologica, nonché la promozione della cultura di un'energia sostenibile.
      3. Il Ministero compie e promuove studi, indagini e rilevamenti concernenti l'energia e i combustibili derivanti dall'utilizzo di biomasse; adotta, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e in collaborazione con i mezzi di informazione, le iniziative idonee a sensibilizzare l'opinione pubblica in merito alle esigenze e ai problemi dell'ambiente, anche attraverso le istituzioni scolastiche, di concerto con il Ministero dell'istruzione.
      4. Il Ministero instaura e sviluppa, previo coordinamento con il Ministero degli affari esteri e con gli altri Ministeri interessati, rapporti di cooperazione con gli organismi internazionali che si occupano del tema delle bioenergie e dei biocombustibili e promuove il rafforzamento del settore in seno all'Unione europea.
      5. Il Ministero promuove e cura l'adempimento delle convenzioni internazionali e delle direttive e dei regolamenti comunitari in materie connesse alle biomasse e alle bioenergie.
      6. Il Ministero coopera alla preparazione della relazione che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio presenta al Parlamento, ogni due anni,

 

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sullo stato dell'ambiente ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349.